Ogni giorno assistiamo a vetrine che si colorano di cartelli inneggianti a offerte e sconti. Proprio su queste politiche di marketing è intervenuta quest’oggi la Confcommercio con una breve nota con la quale pone l’attenzione su alcune questioni normative. In particolare ha voluto ricordare agli esercenti dei settori abbigliamento, calzature, accessori, tessile che la Legge Regionale n. 11/2008 comma 82 sulle vendite promozionali stabilisce che, le stesse “sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici. L’operatore che pone in vendita prodotti aventi stagionalità non può effettuare vendite promozionali nei trenta giorni precedenti i periodi fissati per le vendite di fine stagione”.
Per evitare sanzioni anche pesanti, le ammende vanno dai 1.500 ai 10mila euro, da parte della Polizia Annonaria gli esercenti devono esporre cartelli informativi sulle merci oggetto della promozione con l’indicazione del prezzo originario di vendita, della percentuale di sconto e del prezzo finale scontato. I prodotti in offerta non possono essere quantitativamente superiori al 20 per cento delle referenze dell’esercizio.