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Dalla Camera di Commercio una selezione pubblica per mediatori civili e commerciali

Silvio Di LorenzoLa Camera di Commercio di Chieti organizza una procedura per la selezione di mediatori civili e commerciali da inserire negli elenchi tenuti presso il proprio Servizio di Mediazione.

L’iscrizione deve essere effettuata le ore 14 del giorno 15/11/2013 esclusivamente via PEC, all’indirizzo regolazionedelmercato@ch.legalmail.camcom.it, utilizzando l’apposito modulo di iscrizione che è disponibile, unitamente all’avviso, sul sito della Camera di Commercio di Chieti, sul sito www.ch.camcom.it.

Tale modalità è l’unica consentita, a pena di esclusione, al fine del rispetto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande di iscrizione.

Potranno accedere alla selezione coloro che dimostreranno di essere in possesso dei requisiti per l’iscrizione nel registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione (D.M. 180/2010): un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale e aver partecipato ad un percorso formativo non inferiore a n. 50 ore tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori. Sul sito

L’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di Chieti, evidenzia Silvio Di Lorenzo, presidente della CCIAA di Chieti, ha gestito nel periodo giugno – ottobre 2013 n. 66 istanze di conciliazione, pari a quelle gestite in ciascuno dei due anni precedenti. E’ un’attività in incremento anche perché sta crescendo la sensibilità delle imprese e dei consumatori a ricorrere a questo strumento di risoluzione delle controversie con evidenti vantaggi in termini di costi e tempi”.

Nota sulla Mediazione civile e commerciale.

L’istituto della Mediazione civile e commerciale è stato introdotto con il D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, attuato con il  D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010.

Con la nota Sentenza della Corte Costituzionale n. 272 del 06.12.2012 è venuta meno l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione per le materie elencate nell’art. 5 del citato Decreto.

Successivamente, la recente Legge n. 69 del 2013 ha ripristinato l’obbligo del tentativo di conciliazione per le materie per le quali era previsto ed ha apportato più generali  correttivi alla disciplina del D. Lgs. 28/2012. Diretta conseguenza della incertezza normativa è il variare del volume delle pratiche di conciliazione gestite dagli Organismi di Mediazione.

Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti alla Segreteria del Servizio di

Mediazione (Tel. 0871/5450423-463-465).

 

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