Banner Top
Banner Top

Coi Cobas un’assemblea pubblica su “Jobs Act: licenza di licenziare!”

licenza di licenziareSono i Cobas ad organizzare un evento dal titolo esplicativo di “Jobs Act: licenza di licenziare!”, che si terrà alla Società operaia di mutuo soccorso di Vasto sabato 7 febbraio a partire dalle ore 16.30. Interverranno Pino Giampietro, dell’esecutivo nazionale della confederazione Cobas, e l’avv. Isidoro Malandra. Per presentare l’evento l’organizzazione ha messo a punto un volantino che ben introduce argomenti e toni dell’assemblea e il cui testo è il seguente

Che cos’è il Jobs Act?

Il Jobs Act è un insieme di norme che costituiscono il progetto del governo Renzi di ”riforma” del mercato del lavoro (assunzioni, licenziamenti, ammortizzatori sociali, tutele,….); il suo scopo è “combattere la disoccupazione”, arrivata in Italia al 12,9%, addirittura al 42% quella giovanile.

A che punto è l’approvazione del Jobs Act?

La Legge 10/12/2014 n. 183 è una legge delega, dal contenuto generico; con questa il governo ha avuto dal parlamento delega ad emanare nei sei mesi successivi 5 o 6 decreti attuativi per la “riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e le politiche attive…, di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”. Le commissioni lavoro del parlamento hanno 30 giorni per avanzare obiezioni che però hanno solo valore consultivo, poi il governo decide autonomamente.

Il 24/12/2014 il governo vara i primi due decreti: sugli ammortizzatori sociali e sul contratto a tutele crescenti, trasmessi alle commissioni lavoro il 13/01/2015, entro febbraio la prossima approvazione.

Decreto attuativo: Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.

Ci guadagnano i padroni, che, dopo la cancellazione dell’Irap sul costo del lavoro (5,7 miliardi), ottengono la decontribuzione dei primi tre anni per le nuove assunzioni (5 miliardi) e soprattutto la possibilità di licenziare senza limiti; per i lavoratori e le lavoratrici è un regresso al primo ‘900. L’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, già ridimensionato dalla Legge 92/2012, viene smantellato.  Il reintegro rimane soltanto per i licenziamenti discriminatori e orali (praticamente inesistenti). Per i licenziamenti disciplinari riconosciuti illegittimi, si è reintegrati solo quando è direttamente provata l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, in tutti gli altri casi c’è l’indennizzo monetario calcolato in base all’anzianità di servizio (da 4 a massimo 24 mensilità). Per i licenziamenti economici individuali e collettivi riconosciuti illegittimi solo indennizzi monetari (da 4 a 24 mensilità, in precedenza erano da 12 a 24 mensilità); anche la violazione padronale della Legge 223/’91 comporterà solo un indennizzo da 2 a 12 mensilità.

Per i licenziamenti viziati da errori formali solo indennizzo da 2 a 12 mensilità (prima da 6 a 12). Le imprese fino a 15 dipendenti versano un risarcimento da 1 a 6 mensilità (prima da 2 1/2 a 6). Il decreto si applica: ai nuovi assunti; ai lavoratori di ditte appaltatrici quando cambia l’appalto; a tutti i dipendenti di piccole imprese, se, in seguito a nuove assunzioni, quelle imprese superano i 15 dipendenti; a coloro che cambiano e/o perdono e trovano un nuovo lavoro.

Non c’è nessuna tutela crescente, nessuna stabilizzazione neanche dopo 3 anni dall’assunzione. Tutti/e i/le dipendenti alla fine saranno a tempo indeterminato, ma sempre licenziabili.

.

Decreto attuativo: Nuovi ammortizzatori sociali

Il suo scopo è limitare al massimo la cassintegrazione, cancellare quella in deroga ed in caso di cessazione definitiva dell’attività aziendale o di un ramo di essa.

Viene introdotta dal 1° maggio 2015 la NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego), dura 2 anni, dal 2017 si riduce a 18 mesi, ne usufruiscono coloro che nei 4 anni precedenti hanno almeno 13 settimane di contributi, il suo importo lordo equivale al 75% della retribuzione precedente e dall’inizio del quarto mese diminuisce del 3%. Quindi importo e durata della NASpI sono proporzionali ai contributi effettivamente versati dal lavoratore nel quadriennio precedente.

Per chi, dopo la fine della NASpI, è ancora disoccupato, c’è l’AsDi (Assegno di Disoccupazione), dura altri 6 mesi, il suo importo equivale al 75% di quanto percepito con la NASpI ed in ogni caso non può essere superiore all’assegno sociale.

Per i Co.co.co. c’è la Dis-Coll, dura solo 6 mesi, criteri ed importi sono uguali a quelli della NASpI.

Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli
Griglia in fondo agli articoli

Related posts

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.