Dall’avv. Arnaldo Tascione riceviamo e pubblichiamo la seguente nota:
Gentile direttore,
Il sottoscritto avv. Arnaldo Tascione a nome e nell’interesse delle parti civili: Carlucci Pietro, Carlucci Panfilo, Carlucci Pasquale, Petroro Nicola, Petroro Francesco e Petroro Giovanni, con riferimento all’articolo pubblicato sul vostro sito in data 25-26/11/2016 e per Vasto Web ed il giornale il Centro in data 13-14.2.2016 intitolato: “ Cantiere San Michele: tutti assolti perché il fatto non sussiste”, le parti civili costituite nel relativo processo, Vi invitano a pubblicare la presente replica, (ex art. 8 L. 47/48 e succ. mod. e art. 4 cod. deont). in quanto si è data notizia solo parziale delle motivazioni della sentenza emessa dalla Corte di Appello dell’Aquila con n. 25.11.2015 n. 3190.
Negli articoli, invero, si è fatto esclusivo riferimento alla pur vera assoluzione ( peraltro ancora impugnabile per Cassazione) dei Corvino e Spadaccini dal punto di vista penale, omettendosi però di citare altro passo rilevantissimo della sentenza medesima riguardante il permanete dubbio di regolarità urbanistica del fabbricato.
L’omissione in questione ha consentito di divulgare all’opinione pubblica delle “ mezze verità “ attraverso le quali l’ignaro lettore ben può essere stato indotto ad intendere, contrariamente al vero, che il fabbricato così come realizzato sia, a tal punto, regolare ed assolutamente legittimo. Così non è !!!
In realtà la Corte di Appello de l’Aquila, con la cennata statuizione ed in relazione al problema delle distanze che il fabbricato avrebbe dovuto osservare dal ciglio della sottostante scarpata oltre il quale è stato eretto, ( si tratta delle norme urbanistiche in vigore al Comune di Vasto, poste a salvaguardia delle aree esposte a rischio idrogeologico, secondo cui il fabbricato deve posizionarsi a distanza doppia rispetto all’altezza della scarpata poiché, altrimenti, sarebbe assolutamente abusivo) ha stabilito quanto segue:
a.“ …L’Ingegnere nominato nel corso dell’incidente probatorio, ha concluso per la regolarità delle opere, in esito agli accertamenti svolti e alle verifiche effettuate dal suo ausiliario…in particolare il tecnico avendo individuato due scarpate , ha valutato le relative fasce di rispetto, concludendo che l’edificio in via di realizzazione si trovava al di fuori dell’area di inedificabilità…”
b.”…Queste considerazioni sono state contestate dall’Autorità di Bacino ( Autorità Regionale che ha predisposto le norme da rispettare ), che ha individuato, invece, un’unica scarpata, originata da un unico movimento franoso…”
c.”…La perizia disposta in dibattimento ha concluso per la realizzazione dell’immobile in violazione della fascia di rispetto, determinando così una situazione di contrasto, non solo tra le consulenze in atti, ma anche tra perizie…Pertanto, allo stato non vi è certezza in merito alla correttezza dell’ubicazione dell’edificio realizzato, essendo emersi elementi di carattere tecnico tra loro contrastanti…”
Si rileva che, a mente di quanto più sopra stabilito dalla Corte Territoriale, ( i virgolettati riportano esattamente il contenuto della sentenza sui punti richiamati) non vi è certezza sull’altezza della scarpata oltre la quale il fabbricato è stato edificato. Discende da tale circostanza che la mancanza di certezza sull’altezza della scarpata rende incerta la regolarità del fabbricato in punto di distanza dal ciglio della scarpata.
Per tale ragione, in disparte l’assoluzione dei prevenuti dal punto di vista penalistico, è incerto se il fabbricato sia legittimo e di conseguenza, la pubblica amministrazione dovrebbe adottare i provvedimenti inibitori dovuti.
Per le parti civili costituite: avv. arnaldo tascione