Il consigliere comunale Davide D’Alessandro ha protocollato stamane un’interpellanza in merito al “compenso della segretaria del Centro Studi Rossettiani”.
Questa l’interpellanza depositata.
Il sottoscritto Davide D’Alessandro, Consigliere di Vasto2016,
Premesso che l’art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disponendo :” 3. I rapporti individuali di lavoro di cui al comma 2 sono regolati contrattualmente. I contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri e le modalità previste nel titolo III del presente decreto; i contratti individuali devono conformarsi ai principi di cui all’articolo 45, comma 2. L’attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi e salvo i casi previsti dai commi 3-ter e 3-quater dell’articolo 40 e le ipotesi di tutela delle retribuzioni di cui all’articolo 47-bis, o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall’entrata in vigore dal relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva”, introduce nel nostro ordinamento dell’omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, e l’art. 45 comma 1 del medesimo decreto legislativo prevedendo “Il trattamento economico fondamentale ed accessorio fatto salvo quanto previsto all’articolo 40, commi 3-ter e 3-quater, e all’articolo 47-bis, comma 1, è definito dai contratti collettivi.”, demanda alla contrattazione collettiva la definizione delle voci stipendiali da corrispondere al personale;
premesso che numerose deliberazioni della magistratura contabile (a mero titolo di esempio par. 35/2009 Corte Conti Campania; Corte Conti Abruzzo 53/2017) chiariscono che non possono essere erogati ai dipendenti maggiori compensi, seppur gli stessi siano finanziati da soggetti terzi;
viste inoltre le disposizioni contenute nei diversi articoli dei Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Regioni ed Autonomie Locali, che prevedono che agli incaricati di posizione organizzativa sia possibile erogare esclusivamente:
- l’indennità di risultato, l’incentivo per la progettazione delle opere pubbliche;
- i compensi per gli avvocati dell’ente, i compensi per rappresentare l’ente nel contenzioso tributario;
- i compensi per lo straordinario elettorale e per le risorse trasferite dall’Istat per lo svolgimento di attività di supporto ai censimenti ed alla gestione delle attribuzioni statistiche;
- l’indennità di vigilanza;
- i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale;
- i compensi per le attività svolte nell’ambito della istruzione delle domande di condono edilizio, a condizione che l’ente abbia deliberato una maggiorazione della oblazione finalizzata proprio alla remunerazione del proprio personale impegnato ed a condizione che le relative attività siano svolte al di fuori dell’orario di lavoro
INTERROGA
Per sapere a che titolo venga erogato il compenso alla segretaria del Centro Studi Rossettiani, non potendo essere incluso nello specifico elenco previsto delle vigenti normative e, non ritenendo condivisibile proseguire con tale erogazione, chiede che si proceda al recupero delle somme indebitamente erogate per gli anni per i quali non si sia prescritto il diritto di credito vantato dall’Ente.
Vasto, 4 dicembre 2017
Il Consigliere comunale
Davide D’Alessandro