Un cittadino vastese associato a Confconsumatori, avendo contratto un prestito personale con un noto istituto di credito, si è rivolto all’Arbitro Bancario per contestare la mancata inclusione nel TAEG del costo delle coperture assicurative, stipulate contestualmente al finanziamento. L’Arbitro, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità del tasso d’interesse pattuito, disponendo la rideterminazione del piano di ammortamento, con applicazione di un tasso sostitutivo più favorevole (equivalente al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto) e la restituzione dell’eccedenza percepita nel corso degli anni. L’istituto di credito ha ottemperato alla decisione dell’Arbitro, riconoscendo un tasso sostitutivo inferiore al 1%.
“Si tratta di una decisione meritevole di attenzione -commenta il Presidente provinciale Antonio Artese-. Se i costi delle coperture assicurative non sono stati inclusi nel TAEG, in violazione degli obblighi di trasparenza, è possibile far dichiarare la nullità del TAEG, al ricorrere di determinate condizioni. In seguito all’interessamento di Confconsumatori, il nostro associato ha risolto la controversia in sede stragiudiziale, recuperando una somma importante, in un tempo relativamente breve.”.
Per informazioni è possibile contattare l’associazione ai seguenti recapiti: 347/0834207 – email: confconsumatorich@libero.it.
CONFCONSUMATORI – FEDERAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI