Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha firmato l’ordinanza n. 54 relativa a norme per il rientro di corregionali da altre Regioni italiane e norme transitorie per il riavvio delle macro-associazioni di persone all’aperto –
Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Con decorrenza immediata ordina:
1. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo, a partire da lunedì 4 maggio p.v., raggiungano il territorio abruzzese con giusto titolo, provenienti da altre regioni italiane, abbiano a segnalare la propria presenza sul territorio regionale, in modalità telematica all’indirizzo:
https://www.regione.abruzzo.it/…/come-segnalare-il-proprio-… ovvero al numero verde regionale 800 595 459 per l’opportuna presa in carico da parte del locale Servizio di Igiene, Epidemiologia e sanità Pubblica (SIESP) responsabile dell’area di arrivo ed al Comune di Residenza (o di Domicilio laddove non concidente) o dimora di destinazione nonché al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta, ove appartenenti al Servizio Sanitario della Regione Abruzzo;
2. Che tutte le persone provenienti da altra Regione siano obbligate, per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento:
a. al monitoraggio giornaliero della propria temperatura corporea e a comunicare tempestivamente al SIESP territorialmente competente la eventuale temperatura superiore a 37.5;
b. al mantenimento del distanziamento sociale di almeno un metro e dell’uso della mascherina e dell’igiene delle mani per la prevenzione della trasmissione di SARS-Cov2, anche nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio Regionale, come disposto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 3, comma 2 nonchè negli spazi chiusi e a livello domiciliare. Non sono soggetti al predetto obbligo i ambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina;
3. Che tutte le persone che a qualsiasi titolo sono presenti nel territorio abruzzese (residenti e non) siano tenute – per i prossimi 15 giorni ovvero sino a diverso provvedimento – ad indossare la mascherina anche negli spazi aperti laddove non è possibile mantenere distanze sociali;
4. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-COv2 nella Regione Abruzzo, si applicano inoltre le seguenti misure specifiche:
a) l’accesso alle attività commerciali al dettaglio, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone, è consentito ad un solo componente per nucleo familiare, fatta eccezione per la necessità di recare con sé minori, disabili o anziani;
b) I mercati scoperti possono aprire, purché siano osservate e fatte osservare le seguenti misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza, a cura dei comuni competenti per territorio:
i. obbligo di transitare nelle aree mercatali, sia per gli addetti alle vendite che per gli acquirenti, con guanti e mascherine a copertura di naso e bocca;
ii. definizione preventiva da parte dell’amministrazione comunale, per ogni mercato aperto, dell’area interessata, dell’assegnazione temporanea dei posteggi e della capienza massima di persone contemporaneamente presenti all’interno dell’area stessa, comunque non superiore
a n. due acquirenti per ogni postazione di vendita;
iii. individuazione da parte del Comune di un Responsabile per l’attuazione delle misure nazionali e regionali legate all’emergenza COVID-19 per coordinare sul posto il personale addetto, con l’eventuale supporto di volontari di protezione civile, ai fini dell’assistenza a clienti ed operatori
del mercato e dell’attuazione delle misure di cui alla presente ordinanza nonché delle ulteriori misure di prevenzione e sicurezza emanate dai Comuni;
iv. limitazione del perimetro esterno dell’area di mercato con transenne, nastro bicolore o altri strumenti idonei in modo che vi siano varchi controllati di accesso separati da quelli di uscita dall’area stessa;
v. l’accesso all’area di mercato e l’uscita dalla stessa dovranno essere rigorosamete separati, al fine di limitare al massimo la concentrazione di persone e facilitare il distanziamento sociale;
a tal fine il percorso dovrà essere unidirezionale;
vi. rispetto, sia all’interno dell’area di mercato sia per i clienti in attesa di accesso all’area, del distanziamento interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramenti;
vii. distanziamento di almeno due metri e mezzo tra le attrezzature di vendita dei singoli operatori di mercato.
viii. presenza di non più di due operatori per ogni postazione di vendita;
5. Le amministrazioni comunali possono prevedere, in relazione alle predette aree di mercato, ulteriori misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza ed informano attraverso i propri strumenti di comunicazione istituzionale circa le aree di mercato aperte, la loro delimitazione e l’adozione concreta delle misure di prevenzione igienico-sanitaria e di sicurezza relative alle singole aree.
6. I mercati coperti possono aprire, per la vendita dei prodotti compresi nelle merceologie consentite, a condizione che il Sindaco del comune di riferimento adotti e faccia osservare un piano per ogni specifico mercato che preveda quanto segue:
a) presenza di varchi di accesso separati da quelli di uscita;
b) sorveglianza pubblica o privata che verifichi il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e il rispetto del divieto di assembramento.