Il testo normativo di riferimento in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili è rappresentato dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008, che ha rimpiazzato la precedente legge n. 626 del 1994 prevedendo una maggiore tutela per coloro che operano nel campo delle costruzioni. Ma di che cosa si parla quando si menzionano i cantieri temporanei o mobili? Essi corrispondono ai luoghi nei quali vengono effettuati lavori di ingegneria edile che comportano la ristrutturazione, la costruzione, il risanamento, la manutenzione, la conservazione, il rinnovamento, la demolizione, la trasformazione o la riparazione di opere di vari materiali – dal legno al cemento, dalla muratura al metallo – incluse le opere idrauliche e le linee elettriche.
Che cosa non sono i cantieri temporanei e mobili
La definizione relativa ai cantieri temporanei o mobili non contempla, invece, le diverse attività che vengono compiute in mare o nel settore degli idrocarburi. Sono escluse anche le attività relative al teatro, al cinema e alla televisione, sempre che non presuppongano l’installazione di un cantiere. Vale la pena di specificare, poi, che attraverso il Testo Unico sono state introdotte anche novità che hanno a che vedere con i soggetti che rientrano nel campo di applicazione. In particolare, il ruolo di responsabile dei lavori può essere ricoperto sia dal direttore dei lavori che dal progettista. Per quel che concerne il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, invece, tale mansione non può essere ricoperta dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, dai dipendenti e dal datore di lavoro delle imprese esecutrici.
Chi sono i committenti e quali sono le imprese affidatarie
Si definiscono imprese affidatarie quelle che hanno la titolarità del contratto di appalto con il committente: è sempre possibile ricorrere a lavoratori autonomi o a imprese subappaltatrici nello svolgimento dell’opera appaltata. Il committente, a sua volta, corrisponde al soggetto che commissiona e richiede lo svolgimento del lavoro.
Quali obblighi hanno il responsabile dei lavori e il committente
Sono numerosi gli obblighi che devono essere rispettati dal responsabile dei lavori o dal committente: tra questi c’è la nomina del CSP, sempre ammesso che nel cantiere siano chiamate a operare due o più imprese. Nel caso in cui sin dall’inizio si decida di ricorrere a più di un’impresa per l’esecuzione dei lavori, inoltre, prima che questa cominci si deve provvedere con la nomina del CSE.
Le mansioni del responsabile dei lavori
Il responsabile dei lavori, inoltre, è tenuto a rispettare le misure generali e i principi di tutela in fase di progettazione. In questo modo è possibile programmare i lavori in considerazione non solo degli spazi, ma anche delle tecniche che devono essere adottate per tutelare i lavoratori che in seguito saranno chiamati a operare in cantiere. Molto importante, inoltre, è accertare che i lavori che vengono messi a disposizione dalle imprese vantino l’idoneità tecnica professionale; la stessa è richiesta anche alle imprese che prendono parte ai lavori. Per quanto concerne gli adempimenti burocratici, inoltre, non ci si può dimenticare della DIA, la denuncia di inizio attività, e della comunicazione dei nomi delle imprese che si occupano dei lavori, da inoltrare al Comune di riferimento.
La notifica preliminare dell’Asl
Un ultimo obbligo che vale la pena di ricordare, e che in realtà è di fondamentale importanza, è quello che riguarda la necessità di comunicare la notifica preliminare alla Direzione Provinciale del Lavoro e all’Asl prima che i lavori comincino. Tale notifica corrisponde al documento attraverso il quale vengono indicati i dati relativi al cantiere, tra i quali rientra la comunicazione dei soggetti che devono tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Sicurya
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