Moltissimi voucher emessi al posto del rimborso in denaro per i viaggi (in aereo, treno, nave e pullman) annullati causa covid stanno per scadere ed i consumatori finalmente possono sperare di tornare in possesso delle somme pagate.
Infatti, in virtù delle norme vigenti, i voucher per i titoli di viaggio hanno una validità di 12 mesi, trascorsi i quali, in caso di mancato utilizzo, il passeggero può chiedere il rimborso in denaro.
Le disposizioni si applicano ai viaggi che dovevano effettuarsi dall’11 marzo 2020 al 30 settembre 2020, per i quali è intervenuto il recesso e/o la cancellazione entro il 31 luglio 2020.
Questione diversa per i pacchetti turistici, per i quali bisognerà attendere la scadenza dei 18 mesi.
CONSIGLI PER I PASSEGGERI – Consigliamo ai passeggeri interessati, una volta trascorsi i 12 mesi dall’emissione del voucher, di formulare richiesta scritta di rimborso e contestare eventuali dinieghi o intralci nella gestione delle pratiche.
RIMBORSI GARANTITI – La buona notizia è che, anche se nel frattempo l’operatore turistico o la compagnia aerea dovessero fallire, non si perde la possibilità di essere rimborsati. Infatti, è stata prevista la costituzione di un fondo ministeriale che indennizzerà i consumatori titolari di voucher non utilizzati entro la scadenza, qualora non vengano rimborsati dall’operatore turistico perché in
stato di insolvenza o fallimento.
Per informazioni è possibile contattare la sede provinciale di San Salvo al 347/0834207 o all’indirizzo confconsumatorich@libero.it