Il sindaco di San Salvo, Emanuela De Nicolis, comunica che è stato pubblicato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per il pagamento dei canoni di locazione a uso abitativo (L. 431/98 art. 11) per l’annualità 2022 per le locazioni anno 2021.
L’assessore alle Politiche sociali, Gianmarco Travaglini, evidenzia che il presente avviso scadrà alle ore 13:00 del 7 ottobre 2022. Il contributo è interamente a carico della Regione Abruzzo con i fondi nazionali assegnati dal Ministero. Pertanto l’eventuale contributo spettante verrà liquidato solo dopo l’assegnazione ed il trasferimento dei fondi da parte del Ministero alla Regione e dalla Regione ai Comuni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE:
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza in uno Stato appartenente all’Unione Europea, purché in possesso di attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06/02/2007 n. 30);
- Cittadinanza di uno Stato non Unione Europea purchè in possesso di titolo di soggiorno valido;
- Residenza nel Comune di San Salvo;
- Essere titolare di un contratto di affitto esclusivamente ad uso abitativo riferito ad un alloggio, di proprietà privata, corrispondente alla propria residenza anagrafica, situato nel Comune di San Salvo, regolarmente registrato ed in regola con il pagamento annuale dell’imposta di registro presso l’Agenzia delle Entrate;
- Essere titolare di un contratto di locazione, regolarmente registrato, che non rientri nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- Non essere assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;
- Non possedere un patrimonio mobiliare superiore ad € 25.000,00 come risulta dall’attestazione Isee;
- Non essere titolare, assieme al proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione, in tutto o in parte, su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo, di superficie complessiva adeguata secondo i parametri indicati nell’art. 2 della L.R. 96/96
I contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del reddito di cittadinanza (comma 6 art. 1 DM 19/07/2021), pertanto, nel caso si presenti lo stesso la richiesta del contributo a valere sul Fondo 431 art. 11, il Comune provvederà a trasmettere l’elenco dei beneficiari all’Inps per l’eventuale relativa compensazione della quota dell’affitto, qualora ne abbiano beneficiato;
I contributi concessi non sono cumulabili con le detrazioni ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori di alloggi locati a titolo di abitazione principale (comma 2, art. 10, Legge 431/98), pertanto il Comune, dopo aver verificato se il richiedente ha fatto ricorso a tale detrazione d’imposta, provvederà a scomputarla dall’importo del contributo eventualmente spettante ai sensi della L. 431/1998 art. 11.
Limiti di reddito:
FASCIA A: reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare (ISE), rapportato ai mesi di pagamento del canone, non superiore a due pensioni minime Inps anno 2021 (€ 13.405,08) rispetto al quale l’incidenza del canone sul reddito non sia inferiore al 14%, e non può, in ogni caso, essere superiore a € 3.100,00;
FASCIA B: reddito annuo convenzionale complessivo (ISEE) non superiore a € 15.853,63. Il reddito convenzionale (€ 15.853,63) è utile solo al fine di stabilire il requisito per accedere ai contributi, mentre ai fini dell’incidenza canone/redddito deve farsi riferimento all’ISE che non deve essere superiore ad € 18.000,00 e rispetto al quale l’incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%, e non può, in ogni caso, essere superiore a € 2.325,00;
In presenza di un solo reddito derivante da lavoro dipendente o pensione oppure nei casi previsti dal comma 4 dell’art. 2 del D.M. 7/06/1999, l’Isee verrà ridotto automaticamente del 25% dall’applicativo di calcolo e, comunque, nell’importo massimo pari ad € 15.853,63. Le due condizioni non sono cumulabili.
Nel caso di reddito “zero” o inferiore al canone di locazione, si procederà ad una verifica da parte dei servizi sociali circa la situazione economica assistenziale del nucleo, o, in alternativa, bisognerà presentare un’autocertificazione attestante la fonte di sostentamento (con l’indicazione dei dati anagrafici e copia del documento di chi fornisce il sostegno economico).
Il Decreto Ministeriale 13/07/2022 conferma l’ampliamento dei beneficiari del Fondo (art. 1 comma 4 del DS.M. 12/08/2020) anche ai soggetti che hanno avuto una riduzione del reddito causa Covid-19 superiore al 25% e in possesso di un ISEE non superiore a € 35.000; tale riduzione del reddito può essere certificata o attraverso l’ISEE CORRENTE o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021. *
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA:
- Copia documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente;
- Copia attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell’UE (D.Lgs. 06/02/2007 n. 30) (per i cittadini comunitari);
- Copia titolo di soggiorno in corso di validità (per i cittadini extracomunitari);
- Copia del contratto di locazione con estremi di registrazione;
- Copia ricevuta pagamento imposta registro anno 2021;
- ISEE in corso di validità;
- Copia certificazione invalidità e/o riconoscimento handicap L.104/92 (nel caso in cui nel nucleo familiare vi sia la presenza di persone disabili);
- Copia codice Iban c/c intestato al richiedente.
* Nel caso in cui risulti tale situazione, allegare anche l’ISEE CORRENTE oppure dichiarazione resa
nelle forme di legge.
Avviso
Modulo di domanda
Dichiarazione sostitutiva di certificazione