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“Rimborsate quei buoni fruttiferi”, il tribunale condanna le Poste

“I buoni fruttiferi non recavano indicazioni circa la loro durata ed il termine entro cui potevano essere riscossi”. Con queste motivazioni il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso di due donne – madre e figlia – riconoscendo il diritto delle ricorrenti ad essere rimborsate e ha condannato Poste italiane a pagare la somma di 25mila euro, oltre al rendimento del 40% del capitale investito al termine della scadenza e agli interessi legali. I cinque buoni oggetto del contenzioso vennero sottoscritti presso l’ufficio postale di Scerni il 25 luglio 2001 per un valore complessivo di 25mila euro. Secondo la difesa di Poste italiane, che si è costituita in giudizio – il diritto al rimborso si sarebbe “prescritto” .

Di tutt’altro avviso le ricorrenti. Rappresentate e difese dall’avvocato Antonello Marcucci hanno sostenuto che il termine di prescrizione decennale non sarebbe mai decorso, in quanto non essendo riportata sui buoni alcuna indicazione sul termine di scadenza e non avendo ricevuto all’atto della sottoscrizione il foglio informativo analitico, non erano nella possibilità di avere contezza della durata dei buoni e, quindi, del termine entro cui poter far valere il diritto al rimborso. Il ricorso è stato ritenuto fondato dal giudice onorario Tommaso David.

“In assenza di qualsiasi elemento informativo le parti ricorrenti non sono state messe nelle condizioni di esercitare tempestivamente il diritto al rimborso”, scrive il giudice nell’ordinanza, “deve quindi considerarsi fondata la richiesta di ottenere il rimborso del controvalore dei buoni in questione, oltre agli interessi legali alla scadenza fino al saldo effettivo”.
Soddisfatto il legale delle due donne le cui argomentazioni sono state condivise dal Tribunale.

“E’ un provvedimento atteso da tempo”, commento l’avvocato Marcucci, “che, finalmente, riconosce il diritto delle mie clienti ad essere rimborsate del capitale investito e degli interessi previsti, anche oltre il termine della prescrizione decennale. Le ricorrenti non erano certamente investitrici esperte, ma semplici lavoratrici, quindi non certo persone avvezze agli strumenti finanziari. Andavano pertanto compiutamente informate sulla esistenza della prescrizione decennale del rimborso, cosa mai avvenuta”.

Anna Bontempo (Il Centro)

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