Chiede l’immediato annullamento in autotutela delle ordinanze sindacali “per vizio di legittimità” dell’atto amministrativo, diffida l’amministrazione comunale a reiterare la stessa procedura e mette in guardia da eventuali azioni legali. Il consiglio dell’ordine degli agronomi della provincia di Chieti interviene sugli abbattimenti di nove pini decisi dal sindaco Francesco Menna sulla scorta di verbali di sopralluogo effettuati da due ingegneri del Comune.
La vicenda, che tiene banco da alcune settimane, è approdata sulla scrivania del presidente Francesco Giammarino che, esaminate le carte, ha ravvisato una serie di irregolarità. La diffida è stata inviata al sindaco Menna, al dirigente Alfonso Mercogliano e per conoscenza all’ordine degli ingegneri della provincia di Chieti.
Molte le violazioni contestate, fra cui quella del regolamento del verde pubblico e privato di cui il Comune si è dotato nel 2020 e che all’articolo 8 prevede espressamente che la richiesta di abbattimento debba essere suffragata da una perizia redatta da un tecnico abilitato ed esperto in materia, che ne certifichi le motivazioni.
“La valutazione di stabilità arborea, nonché l’accertamento dello stato di pericolo derivante dal potenziale rischio di caduta dell’albero o di sue parti, risulta essere di competenza esclusiva di agronomi e forestali”, si legge nella diffida che ravvisa anche “un vizio di legittimità degli atti amministrativi” in quanto prodotti a seguito di verbali di sopralluogo contenenti pareri con valutazione fitostatica delle piante ritenute da abbattere redatti da un ingegnere “figura professionale non avente titolo e competenze idonee a rilasciare il medesimo parere”.
“Riguardo l’operato dei funzionari comunali che hanno redatto i verbali di sopralluogo oggetto delle successive ordinanze”, continua la diffida, “si rinviene un’azione professionalmente e consapevolmente scorretta, in quanto vengono fatte valutazioni altamente specializzate che necessitano di competenze proprie della professione di dottore agronomo o dottore forestale, per cui si potrebbe in questo caso ricondurre l’attività praticata ad esercizio abusivo della professione di agronomo o forestale”.
Il consiglio dell’ordine non si limita solo a questi aspetti, ed entra anche nel merito delle tre ordinanze sindacali.
“Non si riscontra il carattere di estrema urgenza legata alla pubblica incolumità visto che il tempo intercorso fra i sopralluoghi effettuati dai funzionari comunali e l’emanazione delle ordinanze sindacali sono state di 28 giorni per l’ordinanza n.81 e di tre giorni per le successive due ordinanze, per cui si potrebbe supporre che la procedura attuata per la valutazione di stabilità arborea possa corrispondere ad una prassi consolidata”.
Anna Bontempo (Il Centro)