sabato, Giugno 7

La remunerazione per i tempi di vestizione spetta a tutte le figure sanitarie che indossano una divisa

Condividi

Questa la vicenda: la Corte di Appello aveva rigettato le domande di pagamento dei tempi di vestizione delle divise di lavoro promosse da alcuni operatori sanitari, alle dipendenze della ASL Lanciano-Vasto-Chieti, in servizio presso l’Ospedale di Vasto,  ritenendo che i regolamenti per il cambio divisa fossero applicabili solo ai turnisti della continuità assistenziale ed agli addetti alla sala operatoria, ma non ai ricorrenti, i quali, non essendo adibiti a tali compiti e non essendo perciò vincolati a sovrapposizioni orarie, potevano vestirsi o svestirsi nell’ambito del proprio turno di lavoro. 

Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli operatori sanitari, che ha statuito come nel rapporto di lavoro degli operatori sanitari, sia i tempi di vestizione/svestizione, sia i tempi di passaggio consegne danno diritto alla retribuzione, trattandosi –per quanto attiene alla vestizione/svestizione– di obblighi imposti dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, attinenti sia alla gestione del servizio pubblico sia alla stessa incolumità del personale addetto, e -per quanto attiene al cambio di consegne nel passaggio di turno- di diligente effettiva prestazione di lavoro, connessa, per le peculiarità del servizio sanitario, all’esigenza della presa in carico del paziente e ad assicurare a quest’ultimo la continuità terapeutica ed assistenziale, è riferibile ai tempi di una diligente effettiva prestazione di lavoro, di per sé stessa remunerabile; dunque, non è legittimo un sistema di rilevazione dell’orario che in ipotesi lasci al di fuori dei tempi di lavoro, e di quanto vada remunerato, il tempo tuta o il tempo di passaggio consegne. Ciò che conta non è l’assetto astratto degli obblighi, ma quanto in concreto sia accaduto, ovverosia se nell’orario di lavoro di tali addetti siano stati ricompresi e remunerati i tempi di vestizione e svestizione.

La Corte di Cassazione ha conseguentemente cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello in diversa composizione per la decisione della controversia.

La Corte d’Appello dell’Aquila, presso cui è stata riassunta la causa, con redente sentenza del 8.5.25 ha ritenuto che anche gli autisti di ambulanza sono adibiti alla movimentazione dei pazienti secondo le istruzioni del medico, sia sul luogo dell’intervento dell’ambulanza, sia presso il Pronto Soccorso ove il paziente trasportato viene collocato, e sono perciò obbligati ad indossare divise del medesimo tipo di quelle del personale sanitario, senza le quali non potrebbero accedere alle aree assistenziali, condannando la ASL la ASL n. 2 Lanciano-Vasto-Chieti al pagamento in favore dei ricorrenti delle retribuzioni spettanti per tali tempi di lavoro.

Si pone fine a un lunghissimo contenzioso, iniziato nell’anno 2016, che ha richiesto tre gradi di giudizio e la riassunzione della causa dinanzi alla Corte d’Appello, per veder riconosciuto il diritto di tutti i dipendenti che indossano una divisa al pagamento dei tempi per la vestizione, fa sapere l’avv. Luca Damiano del Foro di Vasto che unitamente al collega Marco Frediani ha portato avanti tale battaglia.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.