martedì, Luglio 8

Tagliente scrive ad Anna Bosco: “Nessuna polemica ma l’assessore è incorsa su un equivoco”

Condividi

Nel rendere nota la graduatoria d’un concorso l’Ente pubblico deve astenersi dal’indicare i nomi dei concorrenti risultati vincitori. L’ha dichiarato in sintesi l’assessore/ra Anna Bosco all’esito del concorso per l’assunzione di supervisori dei servizi sociali i cui vincitori non sono stati indicati con nome e cognome ma mediante un CI, cioè con un cosiddetto Codice Identificativo.

In pratica con una cifra che a dispetto del nome non consente nessuna identificazione. A motivo di questa tesi la bella assessora dai capelli biondi ha tenuto a spiegare che la decisione di ricorrere a questo sistema di riconoscimento dell’ <uno nessuno e centomila> di pirandelliana memoria è dettato dalla normativa sulla cosiddetta privacy posta a tutela della sfera della riservatezza delle persona.

Lungi da me l’idea di polemizzare con la gentile assessora riguardo a quanto ha affermato con cotanta candida giovanile sicumera, mi permetto di intervenire sull’argomento per richiamare la sua attenzione sull’equivoco in cui è incorsa e lo faccio beninteso a tutela invece del diritto alla trasparenza su cui fonda l’essenza stessa della democrazia, della partecipazione e quindi dello stato di diritto. Fosse vera la tesi dell’assessora Bosco, che scherzosamente si potrebbe definire dell”imboscamento”, nessuno potrebbe avere piu contezza riguardo agli atti dell’amministrazione pubblica e verrebbe meno certamente ogni capacità di controllo sugli stessi provvedimenti da parte del cittadino.

A ben vedere, del resto, la normativa dice tutt’altro rispetto al parere della mal consigliata aministratrice, alla quale oso suggerire una lettura più approfondita del D.Lgs n.33 del 2013, in particolare dell’art.19 ivi contenuto, anche alla luce di quanto è stato chiarito in sede d’interpretazione dall’ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione) con la deliberazione n.525 del 2023. Si renderà conto la gentile signorina che è stato inequivocabilmente stabilito in quella sede l’obbligo della pubblicazione delle graduatorie con l’elenco dei vincitori di concorso, persino aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori, precisando che non sono oggetto di pubblicazione soltanto gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi.

Di più non aggiungo. Anzi no, voglio aggiungere alla richiesta d’interrompere questa pratica illegittima (e fors’anche illegale) quella di non estenderla ad ambiti concorsuali diversi da quelli relativi alla assunzioni. Magari alle gare di affidamento di servizi o magari a di concessioni, perchè ho notato che qualcosa va pericolosamente in quella direzione.

Cordialità.

Giuseppe Tagliente

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.