mercoledì, Luglio 23

Civeta, altro ostacolo sulla trasformazione societaria. Contestata la delibera del Comune

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“Viola le norme a tutela della concorrenza e del mercato la decisione del comune di San Salvo di affidare i servizi di gestione  degli impianti e smaltimento rifiuti ad un’azienda speciale”.

E’ con questa motivazione che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) ha impugnato la delibera approvata il 17 ottobre 2024 dal consiglio comunale di San Salvo relativa alla operazione di trasformazione regressiva  del Civeta in azienda speciale consortile.

In verità quella stessa delibera era stata adottata anche dagli altri comuni del Vastese che fanno parte dell’assemblea (tra cui Vasto e Cupello), ma San Salvo è stato l’unico ente a trasmetterlo all’Autorità garante della concorrenza che, tramite l’avvocatura dello Stato,  ha presentato nei mesi scorsi un ricorso al Tar per l’Abruzzo per chiedere l’annullamento dell’atto amministrativo. 

Ad oggi non si registra ancora alcuna decisione in merito, ad eccezione di una richiesta di integrazione documentale. Insomma, un altro ostacolo si frappone lungo la strada del Civeta, tornato ad essere Consorzio alla fine del 2024 a distanza di soli due anni dalla trasformazione in società di capitali. Il passaggio regressivo, votato dall’assemblea dei sindaci,  è stato motivato dalla necessità di non perdere i fondi Pnrr, pari a circa 30 milioni di euro.

A distanza di diversi mesi e proprio quando il sereno sembrava essere tornato al Civeta di Cupello, dopo le infinite polemiche che hanno accompagnato la trasformazione dell’assetto giuridico, si è presentato il nuovo ostacolo. Secondo l’Autorità garante della concorrenza “la delibera impugnata si palesa come un illegittimo affidamento, da parte del comune di San Salvo, ad una società speciale del servizio di gestione degli impianti e smaltimento dei rifiuti”.

In sostanza, secondo la tesi portata avanti dall’Agcm, il Comune avrebbe adottato un modello di gestione escluso dal legislatore, senza indicare le ragioni della scelta effettuata, né avrebbe fornito alcuna valutazione sulla idoneità della società trasformata a rappresentare lo strumento più adatto per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente, né fornito dati sul valore dell’operazione, sui risultati della gestione precedente e sui risultati prevedibilmente attesi in seguito all’operazione di trasformazione.

Da qui la richiesta di annullamento contenuta nel ricorso presentato al tribunale amministrativo regionale dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato che, prima di impugnare la delibera, aveva espresso un parere, evidenziando tra l’altro la carenza di motivazioni in ordine alla scelta di eseguire l’operazione di trasformazione societaria. 

Anna Bontempo (Il Centro)

 

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